COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 28/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.U. DELLA F.I.G.C., NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.S. ORTANA CALCIO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. COLLEGATO CON L’ART. 7 COMMA 6BIS DEL C.G.S. E DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94TER COMMA 2 DELLE N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 28/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.U. DELLA F.I.G.C., NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.S. ORTANA CALCIO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. COLLEGATO CON L’ART. 7 COMMA 6BIS DEL C.G.S. E DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94TER COMMA 2 DELLE N.O.I.F. ha pronunciato, nella seduta del 23.06.2006, la seguente decisione : FATTO - Questa Commissione ritiene che il deferimento trovi ampio fondamento negli atti del procedimento nel senso che è pacifico che la A.S. ORTANA non ha depositato, nel termine previsto di giorni 15, il contratto sottoscritto con l’allenatore RICCI Gianfranco. - Nell’ambito del ricorso proposto dal proprio Allenatore avanti al Collegio Arbitrale della L.N.D. la Società ORTANA CALCIO nulla deduceva a sua discolpa. - Parimenti provata è l’incolpazione del punto due del deferimento la dove emerge il mancato pagamento della somma di € 10.785,00 da parte della A.S. ORTANA CALCIO ed in favore dell’Allenatore RICCI Gianfranco. - Neppure per questo ben più grave inadempimento l’ORTANA CALCIO ha pensato di presentare deduzioni a propria discolpa. P.Q.M. infligge all’A.S. ORTANA CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per la violazione di cui al punto 1 dell’atto del deferimento – art. 94 comma 2 delle N.O.I.F. . Infligge altresì all’A.S. ORTANA CALCIO la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione calcistica 2006/2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 lettera f) del C.G.S. per la violazione dell’articolo 94ter comma 13 delle N.O.I.F.
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