COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 28/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.U. DELLA F.I.G.C., NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.S. VIRGILIO MAROSO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. COLLEGATO CON L’ART. 7 COMMA 6BIS DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 28/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.U. DELLA F.I.G.C., NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.S. VIRGILIO MAROSO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 94TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. COLLEGATO CON L’ART. 7 COMMA 6BIS DEL C.G.S.. ha pronunciato, nella seduta del 23.06.2006, la seguente decisione : FATTO - Ritiene questa Commissione che il deferimento trovi ampio fondamento negli atti del procedimento medesimo nel senso che la A.S. Virgilio Maroso nulla ha dedotto a riguardo avanti al Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. - Le richieste avanzate dall’Allenatore Sig. COCCIARI Massimo sono state documentate unitamente all’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti presso il Comitato Regionale Umbria. P.Q.M. infligge all’A.S. VIRGILIO MAROSO la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione calcistica 2006/2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 lettera f) del C.G.S. per la violazione dell’articolo 94ter comma 13 delle N.O.I.F. .
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