COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94/TP – (avverso posizione irregolare calciatore Milazzo Luigi – GARA GATTOPARDO PALMA/CASTELLAMMARE CALCIO 94 del 10.09.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 8/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94/TP – (avverso posizione irregolare calciatore Milazzo Luigi – GARA GATTOPARDO PALMA/CASTELLAMMARE CALCIO 94 del 10.09.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 8/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Milazzo Luigi nato l’8.04.1974 schierato dalla Società Gattopardo Palma nella gara prima indicata, sebbene squalificato; Sostiene la ricorrente che il suddetto calciatore era stato squalificato in seguito alla gara amichevole Gattopardo Palma/Licata del 12.08.2006 e pertanto chiede che alla Società Gattopardo Palma venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; La Società Gattopardo controdeduce che le squalifiche irrogate in gare amichevoli vanno scontate soltanto in gare omogenee-amichevoli da disputare dalla squadra nella quale militava il calciatore quando è avvenuta l’infrazione e pertanto chiede di rigettare il reclamo della Società ricorrente; La Commissione Disciplinare, letti i ricorsi, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: l’art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pone, come è noto, una serie di disposizioni riguardanti in generale l’esecuzione delle sanzioni inflitte dall’autorità sportiva. In particolare l’art. 17 comma 3 dispone che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento ed invero non potrà mai accadere l’esatto contrario, cioè che le squalifiche inflitte in gare ufficiali possono essere scontate in gare amichevoli che non presentano, come tali, il crisma di gare ufficiali; l’art. 17 comma 3 del C.G.S., obbedisce allo scopo di identificare l’ambito oggettivo-temporale di espiazione della sanzione da parte del calciatore che l’ha riportata, e quindi, dalle gare nelle quali tale sanzione deve essere scontata. Essi sono normalmente le “gare ufficiali”, della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione; Le gare amichevoli non hanno il crisma dell’ufficialità; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Gattopardo Palma la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 130,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Catania Salvatore la sanzione dell’inibizione fino al 29.10.2006; di infliggere altresì, una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Milazzo Luigi nato l’ 8.04.1974; di non addebitare la tassa reclamo alla Società A.S.D. Castellammare Calcio 94.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it