COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatore Saraniti Giuseppe per 5 gare – GARA TROINA/ACIREALE del 17.09.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 12/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatore Saraniti Giuseppe per 5 gare – GARA TROINA/ACIREALE del 17.09.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 12/A Ritualmente ha presentato appello la Società A.S.D. Troina avverso la squalifica per 5 gare del calciatore Saraniti Giuseppe per la gara in epigrafe riportata. Sostiene l’appelleante che il proprio tesserato a causa di condizioni ambientali avverse causate da sostenitori della squadra ospite si è lasciato influenzare non mantenendo la calma richiesta assumendo un comportamento ritenuto deplorevole dalla stessa Società senza incorrere negli addebiti a suo carico statuiti e pertanto chiede una riduzione della pena afflittiva. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali osserva: dalla disamina del rapporto di gara si evince inequivocabilmente il comportamento degno di censura tenuto dal calciatore Saraniti Giuseppe in occasione di una decisione tecnica arbitrale e come tale reo dell’infrazione e conseguenziale pena afflittoria; pur tuttavia non essendosi materializzata l’aggressione al direttore di gara per il tempestivo e fattivo intervento di alcuni calciatori locali, si ritiene di riformare la squalifica come in dispositivo riportata; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere al calciatore Saraniti Giuseppe la squalifica per 4 gare; di non addebitare la tassa reclamo alla Società Troina.
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