COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BARRESE (EN) – (avverso squalifica per cinque giornate Martorana Rosario – GARA BARRESE/ARETUSA del 24.09.2006 – CAMPIONATO DI PROPMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 17 del 27.09.2006) – Proc. n. 18/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BARRESE (EN) – (avverso squalifica per cinque giornate Martorana Rosario – GARA BARRESE/ARETUSA del 24.09.2006 – CAMPIONATO DI PROPMOZIONE GIR.”D” – C.U. n. 17 del 27.09.2006) – Proc. n. 18/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio giocatore, adducendo che la stessa ha così agito perchè continuamente provocato dall’avversario, ancorchè non visto e che comunque merita una riduzione di squalifica per il comportamento assunto dopo l’espulsione, nei confronti del direttore di gara e dell’avversario; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Nessuno degli elementi contenuti nei motivi di gravame possono avere un pregio in questa sede, perchè circostanze che non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara. Pertanto, la condotta posta in essere dal calciatore Martorana merita senz’altro adeguata censura perchè atto particolarmente irriguardoso nei confronti di un avversario; Tuttavia, ritiene questa Commissione eccessiva la sanzione inflitta dal primo Giudice, avendo riguardo al fatto contestato, che riduce come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Martorana Rosario a quattro giornate (A.S.D. Barrese); senza addebito di tassa.
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