COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. RIVER PLATANI (AG) (posizione irregolare calciatore Ministeri Marco – partecipante alla GARA RIESI 2002/RIVER PLATANI del 24.9.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H”) – Proc. n° 20/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. RIVER PLATANI (AG) (posizione irregolare calciatore Ministeri Marco – partecipante alla GARA RIESI 2002/RIVER PLATANI del 24.9.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H”) – Proc. n° 20/A – La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di sette giorni previsto dall’art. 42 n° 3 del C.G.S. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto, in data 3.10.2006; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata. (€130,00) F.C.D. SERRADIFALCO (CL) – (avverso posizione irregolare calciatore Ministeri Marco partecipante alla gara SERRADIFALCO/RIESI del 1.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) – Proc. n° 22/A – Sostiene la ricorrente che il calciatore Ministeri Marco residuando una giornata di squalifica assunta nel campionato 2005/2006 (vedi C.U. n° 3 del 19.7.2006) lo stesso non poteva prendere parte alla gara in esame non avendo mai scontato la predetta squalifica, avendo preso parte tra le fila della Società Riesi, anche alla prima gara dell’attuale campionato ed esattamente Riesi 2002/River Platani del 24.9.2006; Pertanto chiede la punzione sportiva della perdita della gara per 3-0 a carico della A.P. Riesi 2002; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti delle gare interessate ed i Comunicati Ufficiali relativi, preso atto che la Società soccombente non ha controdedotto; Accertata la irregolare partecipazione del calciatore di che trattasi alla gara in esame; Visti gli artt. 12 punto 5; 29 punti 5 e 9; 34 e 42 punto 3 C.G.S. DELIBERA: di infliggere alla Società Riesi 2002 la punizione sportiva della perdita della gara Serradifalco/Riesi 2002 dell’1.10.2006 con il punteggio di 3-0; di infliggere al calciatore Ministeri Marco (Riesi 2002) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il dirigente Schittino Davide della Società Riesi 2002, in base all’art. 14 lettera e) C.G.S., fino al 30.11.2006; senza addebito di tassa.
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