COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S. Città di Bagheria, Città di Monreale, A.S. Capo D’Orlando, Co.e.Mi Misterbianco, A.P.D. Futura, A.S.D. Gravina Calcio, Pol. Panormus, A.S.D. Lib. Rari Nantes, S.S. F.Raimondi Gangi, A.S.D. Real Giustra, Pol. Riposto, A.S.D. Sancataldese Calcio, S.S. Scordia, C.C. S.Gregorio, A.S.D. S.M. La Stella, A.C.D. Sporting Palermo,A.S.D. Taormina per violazione dell’art. 38 N.O.I.F. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n. 4/A bis

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S. Città di Bagheria, Città di Monreale, A.S. Capo D’Orlando, Co.e.Mi Misterbianco, A.P.D. Futura, A.S.D. Gravina Calcio, Pol. Panormus, A.S.D. Lib. Rari Nantes, S.S. F.Raimondi Gangi, A.S.D. Real Giustra, Pol. Riposto, A.S.D. Sancataldese Calcio, S.S. Scordia, C.C. S.Gregorio, A.S.D. S.M. La Stella, A.C.D. Sporting Palermo,A.S.D. Taormina per violazione dell’art. 38 N.O.I.F. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n. 4/A bis Con singole note dell’1.09.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per avere utilizzato un tecnico senza avere richiesto il preventivo tesseramento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contesto l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 26.09.2006, celebratasi alla presenza di alcune delle deferite, disattese le note difensive pervenute perchè inconducenti, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce delle informazioni trasmesse dal competente Ufficio Federale. Non vi è dubbio, perchè accertato, che nessuno dei tecnici indicati nelle sopra citate note, alla data dell’utilizzo, risultava tesserato per la Società utilizzatrice. Quanto sopra, costituisce violazione dell’art. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S.. Dato atto che la A.C. Sporting Palermo nelle more, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società A.S. Città di Bagheria, Città di Monreale, A.S.D. Capo D’Orlando, Co.E.Mi Misterbianco, A.P.D. Futura, A.S.D. Gravina Calcio, Pol. Panormus, A.S.D. Lib. Rari Nantes, S.S. F. Raimondi Gangi, A.S.D. Real Giustra, Pol. Riposto, A.S.D. Sancataldese Calcio, S.S. Scordia, C.C. S.Gregorio, A.S.D. S.M. la Stella, A.S.D. Taormina l’ammenda di € 800,00 (ottocento) ciascuna; di infliggere alla Società A.C.D. Sporting Palermo, l’ammenda di € 500,00 per ritardato tesseramento. Si comunichi, a cura del Comitato alle parti interessate ed al competente Settore Tecnico per quanto di sua eventuale competenza.
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