COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società S.C. Marsala A.S.D., A.S.D. Pozzallo, A.S.D. Rosolini per violazione dell’art. 37 e 38 N.O.I.F. art. 1 C.G.S. – Proc. n. 5/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società S.C. Marsala A.S.D., A.S.D. Pozzallo, A.S.D. Rosolini per violazione dell’art. 37 e 38 N.O.I.F. art. 1 C.G.S. – Proc. n. 5/A Con singole note del 5.09.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per avere utilizzato, in singole gare meglio indicate nelle prefate note, un tecnico senza averne richiesto il preventivo tesseramento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 26.09.2006, celebratasi alla presenza di alcune delle deferite osserva: 1) in ordine alla posizione della Società Marsala A.S.D. e in assenza di note difensive di sorta e alla luce degli atti in possesso dal competente Ufficio Federale, il presente deferimento si appalesa fondato, in quanto l’utilizzo di un tecnico non preventivamente tesserato costituisce violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 37 e 38 N.O.I.F.; 2) in ordine alla posizione della Società Pozzallo e Rosolini, lette le note difensive pervenute e la documentazione allegata, si ritiene che le stesse debbano rispondere della più lieve violazione di ritardato tesseramento del tecnico, punibile sempre a norma dell’art. 1 C.G.S.; Premesso quanto sopra, questa Commissione: DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, di infliggere alla S.C. Marsala A.S.D. l’ammenda di € 800,00 (ottocento); di infliggere alle Società A.S.D. Pozzallo e A.S.D. Rosolini l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ciascuno per il ritardato tesseramento del tecnico. Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate, nonchè al competenza Settore Tecnico per quanto di competenza.
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