COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: A.S.D. Giardini Naxos, S.S. Riviera dei Marmi, G.S.D. San Giovanni Gemini. A.S.D. Pol. Settecannoli, Pol. D. Torrenovese, per violazione art. 40 comma 3 Regolamento L.N.D., Proc. n. 7/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico delle Società: A.S.D. Giardini Naxos, S.S. Riviera dei Marmi, G.S.D. San Giovanni Gemini. A.S.D. Pol. Settecannoli, Pol. D. Torrenovese, per violazione art. 40 comma 3 Regolamento L.N.D., Proc. n. 7/A
Con singole note del 12.09.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per non avere le stesse inviato il tesseramento del tecnico cui affidare la conduzione della prima squadra, così come previsto dall’art. 40 comma 3 del Regolamento L.N.D., per altro richiamato dal C.U. n. 1/06.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato l’addebito e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 3.10.2006, celebratasi nella contumacia delle deferite; ritenute inconducenti le note difensive e quanto ad esse allegato, atteso che nessun valore probatorio può assumere la fotocopia di un documento, per altro privo di qualsivoglia visto da parte del competente Settore Tecnico Federale; si osserva che il deferimento come sopra proposto si appalesa fondato, in quanto le Società deferite, alla data del 9.09.2006 (data inizio del campionato), sono risultate non in regola con il tesseramento del tecnico, intregrando così le violazioni loro ascritte, in riferimento all’art.1 del C.G.S..
Va però puntualizzato che le predette Società hanno, sebbene in ritardo, regolarizzato, quanto contestato;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento del deferimento come sopra proposto, e per i motivi sopra ricordati, di infliggere alle Società A.S.D. Giardini Naxos, S.R. Riviera dei Marmi, G.S.D. San Giovanni Gemini, A.Pol. Settecannoli e Pol. D. Torrenovese, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.
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