COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Deferimento Procura Federale a carico di: A.S.D. Megara Augusta F.C. (SR); Puglisi Francesco, già Presidente A.S.D. Megara Augusta F.C.; Di Grande Francesca, già Presidente A.S.D. Megara Augusta F.C.; Zambiasi Silvio; Marques De Oliveira Robinson Peris; Girotto Almeida Walter; Bergamo Felipe Gobbet; De Albuquerque Pace Tiago; Piragine Marcus; Perazzoli Rafael; Junior Moraes Venicio; – tutti calciatori tesserati da A.S.D. Megara Augusta F.C. – Proc. n° 03/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Deferimento Procura Federale a carico di: A.S.D. Megara Augusta F.C. (SR); Puglisi Francesco, già Presidente A.S.D. Megara Augusta F.C.; Di Grande Francesca, già Presidente A.S.D. Megara Augusta F.C.; Zambiasi Silvio; Marques De Oliveira Robinson Peris; Girotto Almeida Walter; Bergamo Felipe Gobbet; De Albuquerque Pace Tiago; Piragine Marcus; Perazzoli Rafael; Junior Moraes Venicio; - tutti calciatori tesserati da A.S.D. Megara Augusta F.C. – Proc. n° 03/A – Il Procuratore Federale, Esaminati gli atti relativi ad una segnalazione del Presidente del Comitato regionale Sicilia con la quale denunciava presunte irregolarità in ordine al tesseramento di alcuni calciatori per la Società A.S.D. Megara Augusta F.C., e nello specifico dei Sigg. PIRAGINE Marcus (tesserato dal 3.9.2005), BERGAMO Felipe Gobbet (tesserato dal 3.9.2005), JUNIOR Moraes Venicio (tesserato dal 16.10.2004 per la Società Floridiana che a seguito di fusione del 13.7.2005 ha preso il nome dell’odierna A.S.D. Megara Augusta F.C.), PERAZZOLI Rafael (tesserato dal 4.10.2004 per la Società A.S.D. Floridiana che a seguito di fusione del 13.7.2005 ha preso il nome dell’odierna A.S.D. Megara Augusta F.C.);GIROTTO Almeida Walter Helio (tesserato dal 3.9.2005), DE ALBUQUERQUE Pace Tiago (tesserato dal 12.3.2005 per la Società A.S.D. Floridiana che a seguito di fusione del 13.7.2005 ha preso il nome dell’odierna A.S.D. Megara Augusta F.C.); Esaminati gli atti relativi ad un reclamo proposto dalla Società Valguarnera in merito alla presunta posizione irregolare nel corso della gara Valguarnera/Megara Augusta del 19.2.2006 anche di altri tesserati per la A.S.D. Megara Augusta F.C., e nello specifico, tra gli altri, dei Sigg. MARQUEZ DE OLIVEIRA Robson Peris (tesserato dal 10.2.2006) e ZAMBIASI Silvio (tesserato dal 10.2.2006); Ritenuto sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini (Relazione 195 in 2005/06), che risulta con assoluta certezza la irregolarità della documentazione prodotta dalla Società A.S.D. Megara Augusta F.C. con riferimento ai sopraccitati atleti che erano stati tesserati nella qualità di cittadini italiani (cfr.i relativi moduli di richiesta tesseramento presentati dalla stessa società), ma, oltre a due certificati di cittadinanza italiana, risultati falsi come spiegato in seguito, non è stata prodotta altra documentazione comprovante lo status di cittadino italiano della maggior parte dei predetti calciatori. In particolare gli accertamenti condotti anche con la collaborazione del Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Augusta hanno consentito di acclarare che: - i certificati di cittadinanza italiana dei Sigg. ZAMBIASI Silvio e MARQUES DE OLIVEIRA Robson Peris, per i quali non risulta alcuna posizione anagrafica, non sono mai stati rilasciati dal Comune di Augusta e quindi sono da ritenersi falsificati con l’utilizzo illecito della carta intestata dallo stesso Comune. - I sigg. GIROTTO ALMEIDA Walter Helio, BERGAMO Felipe Gobbet e DE ALBUQUERQUE Pace Tiago sono residenti in Augusta ma sono cittadini brasiliani; - Nessuna posizione anagrafica risulta per i Sig. PIRAGINE Marcus; - i Sigg. PERAZZOLI Rafael e JUNIOR Moraes Venicio risultano cittadini italiani, rispettivamente dal 23.12.2005 il primo e dal 24.3.2006 il secondo, dunque, in ogni caso, in epoca posteriore al loro tesseramento per la citata Società e alla loro partecipazione alle gare del campionato di competenza. Dall’istruttoria espletata e dall’esame della disciplina posta dall’art. 40 delle N.O.I.F. in tema di tesseramento di calciatori stranieri, emerge che la documentazione non veridica prodotta ai fini del tesseramento era finalizzata a superare i limiti previsti dall’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F., potendo così la Società A.S.D. Megara Augusta F.C. schierare tra le proprie file nel corso di numerose gare del Campionato Regionale di Promozione – Girone “C” 2005/2006, ben più di un calciatore straniero; considerato che per tali tesseramenti appare emergere con evidenza la responsabilità dei firmatari dei relativi moduli, ovverosia da una parte gli stessi calciatori, e dall’altra prima la Sig.ra Dì Francesca DI GRANDE, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Megara Augusta F.C., poi il Sig. Francesco PUGLISI, succeduto durante la stagione 2005/2006 nella carica di Presidente della stessa Società, che hanno sottoscritto e inviato in data 10.2.2006 le richieste di tesseramento dei calciatori Marquez De Oliveira Peris Robson e Zambiasi Silvio, oltre ad avere avallato il protrarsi ed il consolidarsi delle precedenti situazioni irregolari relative ad altri calciatori, consentendo che questi ultimi continuassero a prendere parte alla gare disputate dalla propria Società nel corso della stagione sportiva 2005/2006 sul presupposto dei tesseramenti rilasciati dietro false attestazioni di cittadinanza anche dopo il suo insediamento nelle più alta carica societaria; considerato che l’Ufficio Tesseramento del Comitato regionale Sicilia preso atto di quanto accertato dall’Ufficio Indagini con la predetta relazione, con nota del 16 maggio 2006 ha comunicato di avare provveduto alla revoca del tesseramento dei sopraccitati calciatori per la Società A.S.D. Megara Augusta F.C., in applicazione dell’art. 42 p. 1 comma a) delle N.O.I.F.; ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, (principi lealtà, probità e correttezza), in relazione all’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. (limitazioni del tesseramento dei calciatori), nonché del grave illecito sportivo in violazione dei principi sanciti dall’art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibili ai Sigg. ZAMBIASI Silvio, MARQUEZ DEL OLIVEIRA Robson Peris, GIROTTO ALMEIDA Walter Helio, BERGAMO Feliper Gobbet, DE ALBUQUERQUE Pace Tiago e PIRAGINE Marcus, MORAES Venicio Junior, PERAZZOLI Rafael, calciatori all’epoca dei fatti tesserati per l’A.S.D. Megara Augusta.C., nonché dei sigg. Francesca DI GRANDE e Francesco Puglisi, all’epoca dei fatti Presidenti della Società A.S.D. Megara Augusta F.C., nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi degli artt. 8, comma 7, e 2, comma 4. del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile alla Società A.S.D. Megara Augusta F.C.; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano deferisce alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – L.N.D.: 1. ZAMBIASI Silvio, all’epoca dei fatti tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C.; 2. MARQUEZ DE OLIVEIRA Robson Peris, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C.; 3. GIROTTO ALMEIDA Walter Helio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C. 4. BERGAMO Felipe Gobbet, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C. 5. De Albuquerque PACE Tiago, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C. 6. PIRAGINE Marcus, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C. 7. PERAZZOLI Rafael, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C. 8. JUNIOR MORAES Venicio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato A.S.D. Megara Augusta F.C. 9. Francesca DI GRANDE, all’epoca di fatti Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C.; 10. Francesco PUGLISI, all’epoca di fatti Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C.; 11. la Società A.S.D. Megara Augusta F.C. per rispondere: i primi dieci delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi lealtà, probità e correttezza), in relazione all’art. 40, comma 11, (limitazioni del tesseramento dei calciatori) delle N.O.I.F., nonché del grave illecito sportivo in violazione dei principi sanciti dall’art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere utilizzato, ai fini del tesseramento per la Società A.S.D. Megara Augusta F.C., false attestazioni di cittadinanza italiana, così come succintamente descritto nella parte motiva; la Società A.S.D. Megara Augusta F.C. della violazione di cui agli artt.8, comma 7, e 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti ascritti ai propri Presidenti e ai propri tesserati. Contestati debitamente i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Ottobre 2006 con inizio alle ore 15.30: Sono presenti per la Societa A.S.D. Megara Augusta F.C.: 1 – Cultrera Stefano – Presidente; 2 – Ozzo Massimiliano – Avvocato-Segretario Per la Procura Federale: Avv.to Carlo Fabbri I rimanenti soggetti deferiti sono risultati assenti ingiustificati Il Presidente della Commissione Disciplinare comunica che la Società A.S.D. Megara Augusta; Il Sig. Pugliesi Francesco e la Sig.ra Di Grande Francesca hanno prodotto, nei termini fissati, proprie memorie difensive acquisite agli atti; Alla fine del dibattimento sono state raccolte le conclusioni e le richieste delle parti in causa, qui di seguito riportate: a) Procura Federale: ritenere responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio: 1) i calciatori tutti meglio sopra singolarmente e nominativamente indicati; 2) il Sig. Puglisi Francesco; 3) la sig.ra Di Grande Francesca; 4) la Società A.S.D. Megara Augusta F.C., infliggendo loro rispettivamente: per i calciatori inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 4 (quattro); per la Sig.ra Di Grande Francesca la inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 5 (cinque); per il Sig. Puglisi Francesco la inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 5 (cinque), con proposta di radiazione qualora al termine dell’inibizione lo stesso richiedesse nuovo tesseramento; per la Società A.S.D. Megara Augusta F.C. la penalizzazione di punti 20 (venti) nella classifica del campionato di competenza 2006/2007 e l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); b) Il rappresentante della Società A.S.D. Megara Augusta: si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare chiedendo il minimo dittale della pena; Il caso in esame non abbisogna di ulteriori riflessioni, attività istruttoria per pervenire al convincimento circa la legittimità del deferimento, più che fondato, oggi affidato al giudizio di questa Commissione Disciplinare; Detto deferimento trae la sua proposizione dalle risultanze di una indagine sollecitata alla Procura Federale e di conseguenza all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., circa le cause e relative responsabilità che hanno posto in essere una abnorme realtà che ha finito con il falsare addirittura tutto un campionato (Promozione –Girone “C” stagione 2005/2006). Purtroppo l’accertamento della verità dei fatti si è maturato ed acquisito nelle ultime gare di quel campionato, permettendo solo di adottare provvedimenti disciplinari relativamente per quelle gare per le quali i tempi tecnici previsti dalla Carte Federali lo permettevano; la responsabilità nascente dai fatti posti in essere non si pone in dubbio sia a carico della Società, che dei soggetti interessati; tant’è che conosciuta la realtà illegalmente posta in essere, questa Commissione Disciplinare, tra i provvedimenti assunti, ha annullato tutti i tesseramenti dei calciatori interessati perché illegittimi , dandone debita comunicazione all’Ufficio centrale Tesseramenti di Roma; Nel prendere atto che la Sig.ra Di Grande Francesca non è più tesserata in seno alla F.I.G:C-, va disattesa la richiesta di non responsabilità avanzata dagli odierni rappresentanti della società inquisita perché, anche se nuovi in rispetto dei dirigenti in carico all’epoca dei fatti contestati, rispondono delle responsabilità statuite, come sopra indicate, stante che qualsivoglia nuova Dirigenza di una società acquisisce ed eredita attività positive e negative poste in essere dalla stessa Società; Per tutto quanto sopra osservato: DELIBERA: di ritenere l’A.S.D. Megara Augusta F.C. responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo a carico della stessa la penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza, stagione 2006/2007 e l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento); inibizione a tesserarsi presso la F.I.G.C. per anni 5 (cinque) a carico della Sig.ra Di Grande Francesca, non più Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C., perché dimissionaria fin dall’ottobre 2005, ed oggi non più tesserata; di ritenere il Sig. Puglisi Francesco, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C., responsabile del capo di imputazione, specificato e notificato come da atto di rinvio a giudizio, infliggendogli l’inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 5 (cinque), con proposta di radiazione qualora al termine dell’inibizione lo stesso richiedesse nuovo tesseramento; di infliggere ai n° 8 già calciatori tesserati dalla A.S.D. Megara Augusta F.C., meglio in premessa singolarmente e nominativamente indicati, il cui tesseramento è stato già revocato da questa Commissione Disciplinare (vedi del 16.5.2006) in applicazione dell’art. 42 p. 1 comma a) delle N.O.I.F, la inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 4 (quattro); con riserva di pubblicare le motivazioni della presente Delibera il più presto possibile. La presente Delibera va notificata alle parti interessate, nonché alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, all’Ufficio Tesseramenti centrale di Roma e alla Procura Federale.
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