COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S.C. Fantasy Sport, Pol. Inessa, Pol. Junior Vittoria, A.S.D. Milazzo, U.S. Racalmuto, P.G.S. Sales, A.S.C. San Fratello, A.S.D. Sportinsieme, F.C. Tremestieri Etneo, Pol. Victoria – per violazione art. 38 N.O.I.F. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n° 15/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S.C. Fantasy Sport, Pol. Inessa, Pol. Junior Vittoria, A.S.D. Milazzo, U.S. Racalmuto, P.G.S. Sales, A.S.C. San Fratello, A.S.D. Sportinsieme, F.C. Tremestieri Etneo, Pol. Victoria – per violazione art. 38 N.O.I.F. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n° 15/A Con singole note del 22.9.2006 il C.R.S. ha deferito le Società in oggetto per avere utilizzato un tecnico senza averne richiesto il preventivo tesseramento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 24.10.2006, celebratasi alla presenza di alcune delle deferite, e ritenute in conducenti le note difensive pervenute, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce delle informazioni trasmesse dal competente Ufficio Federale. Non vi è dubbio, perché documentalmente accertato, che nessuno dei tecnici indicati nelle sopra citate note, alla data dell’utilizzo, risultava tesserato per la Società utilizzatrice. Quanto sopra costituisce violazione dell’art. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S. P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, preso atto che le Società Fantasy Sport, Pol. Junior Vittoria, U.S. Racalmuto, P.G.S. Sales, A.S.C. San Fratello, A.S.D. Sportinsieme, F.C. Tremestieri Etneo, Pol. Victoria, hanno provveduto, ma in ritardo, al tesseramento dei propri tecnici, per cui a carico delle stesse va applicata la sanzione ridotta pari ad € 250,00; di infliggere alla Società Milazzo l’ammenda di € 500,00; Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate ed al competente Settore Tecnico per quanto di Sua eventuale competenza.
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