COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Sigg.ri Figuccia Marco e Alessi Andrea e Società A.S.D. Sancataldese Calcio per violazione art. 76, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 51/A-ter

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Sigg.ri Figuccia Marco e Alessi Andrea e Società A.S.D. Sancataldese Calcio per violazione art. 76, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 51/A-ter Con nota del 3.11.2006 il C.R.S. ha deferito i Sigg.ri Figuccia e Alessi calciatori tesserati per la Società A.S.D. Sancataldese Calcio e quest’ultima, per la mancata presentazione dei primi alla selezione della Rappresentativa Regionale Juniores del giorno 24.10.2006 , senza addurre alcuna giustificazione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 21 Novembre 2006, lette la nota difensiva in conducente ai fini del decidere, osserva che la natura documentale del presente procedimento non richiede ulteriore attività istruttoria. Il calciatore non si è presentato alla Selezione in argomento, senza addurre alcuna giustificazione e la Società di appartenenza ne risponde, ex art.76, comma 2 delle N.O.I.F. Ciò posto: DELIBERA: di squalificare il calciatore Figuccia Marco e Alessi Andrea per una giornata ciascuno; di infliggere alla Società A.S.D. Sancataldese Calcio l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
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