COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Siragusa Conuccio e Società Pol. D.Torrenovese per violazione art. 76, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 51/A-septies

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Siragusa Conuccio e Società Pol. D.Torrenovese per violazione art. 76, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 51/A-septies Con nota del 3.11.2006 il C.R.S. ha deferito il Sig. Siragusa Conuccio calciatore tesserato per la Società Pol. Torrenovese e quest’ultima, per la mancata presentazione del primo alla selezione della Rappresentativa Regionale Juniores del giorno 23.10.2006, senza addurre alcuna giustificazione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 21 Novembre 2006, in assenza di note difensive, osserva che la natura documentale del presente procedimento non richiede ulteriore attività istruttoria. Il calciatore non si è presentato alla Selezione in argomento, senza addurre alcuna giustificazione e la Società di appartenenza ne risponde, ex art.76, comma 2 delle N.O.I.F. Ciò posto: DELIBERA: di squalificare il calciatore Siragusa Conuccio per una giornata; di infliggere alla Società Pol. D.Torrenovese l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
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