COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico Splendore Villabate (PA) – violazione art. 43 p. 1) N.O.I.F. – Proc. n° 93/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico Splendore Villabate (PA) – violazione art. 43 p. 1) N.O.I.F. – Proc. n° 93/A Con nota dell’1.12.2006 la Presidenza del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C., ha deferito, innanzi questa Commissione Disciplinare, la Società in epigrafe indicata per non avere ottemperato a quanto previsto dall’art. 6 p. 2) dello Statuto della L.N.D. e dal C.U. n° 25 del 15.11.2006, non provvedendo ad inviare il certificato medico alla pratica sportiva non agonistica, relativo al tecnico D’Uscio Giuseppe tesserato come tecnico della prima squadra della Società deferita; Poichè tale omissione integra la violazione dell’art. 43 p. 1) delle N.O.I.F. e ritenuto fondato e legittimo il deferimento in esame; nella contumacia della Società deferita Visto l’art. 13 del C.G.S. DELIBERA: di infliggere alla Società Splendore Villabate per i motivi di cui in premessa, l’ammenda di Euro 250,00.
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