COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico S.S. RIVIERA DEI MARMI- per violazione art. 38 N.O.I.F. e Art. 1 C.G.S. –Proc. n. 96/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico S.S. RIVIERA DEI MARMI- per violazione art. 38 N.O.I.F. e Art. 1 C.G.S. –Proc. n. 96/A A seguito di lettera raccomandata del 4.12.2006 inviata dal tecnico Sig. Mustazza Giovanbattista al Comitato Regionale Sicilia, quest’ultimo ha deferito la Società in oggetto per essersi avvalsa, nella gara Buseto – Riviera Dei Marmi del 12.11.2006, del tecnico Sig. Concialdl Francesco, senza avere richiesto il preventivo tesseramento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito; Fissata l’udienza di trattazione e decisione del procedimento per il 9 Gennaio 2007, alla quale ha presenziato la deferita e letta la memoria difensiva pervenuta, si osserva quanto segue: Il deferimento in esame si appalesa fondato e merita accoglimento, atteso che la S.S. Riviera Dei Marmi ha utilizzato il tecnico Conciali senza averlo preventivamente tesserato, in occasione della gara di cui sopra; Ciò è stato per altro ammesso dalla stessa deferita allorquando nella propria memoria difensiva asserisce di avere fatto sottoscrivere la richiesta di tesseramento al tecnico Conciali in data 12.11.2006 e di averlo inoltrato solo in data 01.12.2006 a seguito della regolarizzazione delle tasse annuali a carico dei tecnici; Da quanto sopra si evince che, alla data della gara disputata contro il Buseto ilò 12.11.2006, il Sig. Conciali Francesco non risultava tesserato per la Società deferita, avendo decorrenza tale tipo di tesseramento, soltanto dalla data di emissione del tecnico. Va però tenuto conto che la Società deferita ha provveduto, giorni dopo al tesseramento del tecnico. Per tali motivi, non vi è dubbio che la Società S.S. Riviera Dei Marmi deve rispondere della violazione di cui agli Art. 38 N.O.I.F. e Art. 1 C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società S.S. Riviera Dei Marmi l’ammenda di Euro 250,00= per ritardato tesseramento del tecnico.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it