COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento A Carico Società A.S. MARIAN STRASATTI – C.S.R.C. MISSERIO – A.C. PROCIDINA E A.S. REL PALERMO – PER VIOLAZIONE ART. 23 p.1 N.O.I.F.-Proc. n. 119/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento A Carico Società A.S. MARIAN STRASATTI – C.S.R.C. MISSERIO – A.C. PROCIDINA E A.S. REL PALERMO – PER VIOLAZIONE ART. 23 p.1 N.O.I.F.-Proc. n. 119/A Con singole note del 18.12.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere le stesse completato la pratica di tesseramento del loro tecnico, per altro utilizzandoli in assenza di copertura assicurativa , malgrado i reiterati solleciti inoltrati tramite i Comunicati Ufficiali; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza di trattazione e decisione del procedimento per il giorno 09.01.2007, svoltasi alla presenza di alcune delle deferite, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto agli atti del Comitato . Non vi è dubbio, perchè documentabilmente provato, che le Società non hanno completato l’iter procedurale per il tesseramento dei rispettivi tecnici, utilizzandoli in assenza di copertura assicurativa; Quanto sopra, costituisce violazione dell’Art. 23 p.1 N.O.I.F. e Art. 1 C.G.S., per cui discute che le deferite vanno sanzionate come in dispositivo specificato; Limitatamente alla A.S. Marian Strasatti, va evidenziato che la stessa ha provveduto a regolarizzare la procedura in argomento, sebbene con notevole ritardo, per cui va sanzionata in più ridotta misura; P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere alle Società C.S.R.C. Misserio – A.C. Procidina e A.S. Real Palermo l’ammenda di Euro 500,00= ciascuna, con diffida a documentare l’avvenuta regolarizzazione del tesseramento del proprio tecnico nel termine di giorni quindici del presente provvedimento; Di infliggere alla Società A.S. Marian Strasatti l’ammenda di Euro 150,00= per ritardata definizione del tesseramento del tecnico; Si comunichi al competente Settore Tecnico per quanto di Sua eventuale competenza.
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