COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 Del 25/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC nei confronti della Società Pol. CAMPITELLO

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 Del 25/08/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC nei confronti della Società Pol. CAMPITELLO per rispondere della violazione di cui all’Art. 2 c. 4 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio Dirigente Antonio Eusebio il quale, tesserato per la stagione sportiva 2005/2006 in qualità di Dirigente, non ha inviato la richiesta di sospensione dall’albo dei tecnici in violazione dell’art. 33 c. 1 del Regolam,ento del Settore Tecnico. - Si da atto della presenza dell’Avv. MAGNANELLI Andrea in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. mentre non è presente il Legale Rappresentante della Società Pol. Campitello; - ha pronunciato, nella seduta del 18.8.2006, la seguente decisione : - Esaminati gli atti, questa Commissione ritiene che il deferimento trovi ampio fondamento negli atti del procedimento essendo pacifico che il Sig. Antonio Eusebio ha violato la suddetta norma non avendo provveduto, ad inviare la richiesta di sospensione dall’Albo dei Tecnici così come prescritto. P.Q.M. nfligge alla Società Pol. CAMPITELLO, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 200,00.
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