COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 22 Del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ De Francesco Stefano, Presidente della S.S.D. Pierantonio 1965; _ La Società S.S.D. Pierantonio 1965.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 22 Del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : _ De Francesco Stefano, Presidente della S.S.D. Pierantonio 1965; _ La Società S.S.D. Pierantonio 1965. Incolpati: •il primo della violazione di cui agli artt. 3 comma 1 e 4 comma 2 e 3 del Codice di G.S.; •la seconda per la violazione di cui agli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 del Codice di G.S. ha pronunciato, nella seduta del 21.09.2006, la seguente decisione : F A T T O Con atto del 26.07.2006, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione la società S.S.D. Pierantonio 1965 ed il suo Presidente Pro-tempore Sig. De Francesco Stefano per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte e sopra indicate. All’odierna udienza non si è presentata la società S.S.D. Pierantonio 1965, né il suo Presidente, mentre era presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Esaminati gli atti del Deferimento; Sentite le conclusione del Procuratore Federale; Constatata la mancata comparizione del Presidente della società S.S.D. Pierantonio 1965, questa Commissione ritiene provati i fatti contestati agli incolpati che integrano pacificamente il concetto di dichiarazione lesiva della reputazione del C.R.U., nella persona del Presidente Pro-tempore, del settore arbitrale ed anche degli organi di giustizia sportiva, circa una presunta e non dimostrata disparità di trattamento. Preso atto delle conclusione del Procuratore Federale si ritiene di condividerle apparendo le stesse eque e commisurate alle infrazioni commesse. P.Q.M. •infligge, al Sig. De Francesco Stefano Presidente della società S.S.D. Pierantonio 1965, l’inibizione a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per un periodo di giorni trenta; •infligge alla società S.S.D. Pierantonio 1965, la sanzione dell’ammenda di € 100,00.
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