COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il referto arbitrale relativo alla posizione del reclamante Sig. Staccini Bruno, puntualmente
confermato dall’arbitro in sede di audizione, non lascia alcun dubbio sull’effettivo svolgimento dei
fatti.
D’altra parte la S.S.D. Pierantonio 1965 non contesta il referto arbitrale bensì chiede che il
comportamento del proprio massaggiatore sia valutato con minor rigore.
Effettivamente dal referto si evince che lo Staccini è stato attinto con un pugno al volto, che
per altro gli ha provocato la rottura degli occhiali, sferrato da un calciatore della Società Ventinella
e per questo sanzionato dal Giudice Sportivo.
Certamente la reazione dello Staccini è da censurare, tuttavia la sanzione inflitta può essere
ridotta in virtù del danno ricevuto e del particolare stato d’animo che ha guidato i gesti violenti e
reiterati dello Staccini.
p.q.m.
riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al massaggiatore STACCINI Bruno fino a tutto il
31/12/2006.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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