COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PIERANTONIO 1965 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO 1965 / VENTINELLA DISPUTATA IL 18/11/2006 A PIERANTONIO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22/11/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PIERANTONIO 1965 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO 1965 / VENTINELLA DISPUTATA IL 18/11/2006 A PIERANTONIO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22/11/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL MASSAGGIATORE STACCINI BRUNO FINO AL 31/01/2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28/12/2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
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