COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.54 Del 22/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI VIRTUS LA CASTELLANA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI VIRTUS – GIOVANI EUROPEI DISPUTATA A LA BRUNA IL 26.11.2006 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA DEL GIORNO 29.11.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ AMMENDA DI €.110,00. _ SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCUCCI SANDRO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.54 Del 22/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI VIRTUS LA CASTELLANA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI VIRTUS – GIOVANI EUROPEI DISPUTATA A LA BRUNA IL 26.11.2006 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA DEL GIORNO 29.11.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ AMMENDA DI €.110,00. _ SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCUCCI SANDRO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.12.2006 la seguente decisione. fatto NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •eccessività delle sanzioni. motivi della decisione L’audizione dell’arbitro a mezzo telefono ha consentito di ritenere pacifica la circostanza delle minacce profferite dal calciatore Marcucci nei confronti dell’arbitro quando questi si recava nel proprio spogliatoio. Nessun dubbio ha manifestato sulla persona del Marcucci, in quanto lo stesso lo ha ingiuriato per tutta la partita dopo l’espulsione. Nessuno scambio di persona appare pertanto configurabile secondo la tesi prospettata dalla società con il proprio reclamo. Parimenti certa appare la presenza di alcune persone non inserite in lista nel campo per destinazione e nessuno si è mai adoperato, a fine gara, per calmare il giocatore Marcucci. I motivi di reclamo appaiono conseguentemente destituiti di ogni fondamento e congrua e ben motivata risulta la decisione impugnata. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Amatori Virtus La Castellana, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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