COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.54 Del 22/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S. VILLABIAGIO ED A.S. PAPIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLABIAGIO – PAPIANO DISPUTATA A VILLANOVA IL 03.12.2006 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.12.06 PUBBLICATO IN PARI DATA). – 1306 / CU 54 – _ SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI BIANCALANA LUCA, BACCARELLI GIORDANO (A.S. VILLABIAGIO), FOSSI EMILIANO, FACCHINI ANGELO (A.S. PAPIANO) PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.54 Del 22/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S. VILLABIAGIO ED A.S. PAPIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLABIAGIO - PAPIANO DISPUTATA A VILLANOVA IL 03.12.2006 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.12.06 PUBBLICATO IN PARI DATA). - 1306 / CU 54 - _ SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI BIANCALANA LUCA, BACCARELLI GIORDANO (A.S. VILLABIAGIO), FOSSI EMILIANO, FACCHINI ANGELO (A.S. PAPIANO) PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.12.2006 la seguente decisione. fatto NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti motivi: •eccessività della sanzione. motivi della decisione I fatti sono pacifici ed ammessi dalle stesse società reclamanti che hanno entrambe riconosciuto il comportamento antisportivo posto in essere al termine della gara dai giocatori resisi protagonisti di un reciproco scambio di pugni e calci. Ciò posto, rileva tuttavia questa Commissione che nessuno dei giocatori coinvolti ha subito danni fisici e che lo scambio di colpi tra i giocatori si è protratto per breve tempo ed in un unico contesto senza nessuno strascico successivo. Si ritiene pertanto equo ridurre a tre giornate di squalifica la sanzione a carico dei giocatori Fossi Emiliano, Facchini Angelo, Biancalana Luca e Maccarelli Giordano. p.q.m. in parziale accoglimento dei reclami proposti dalle società A.S. Villabiagio ed A.S. Papiano di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Biancalana Luca, Baccarelli Giordano, Fossi Emiliano e Facchini Angelo a tre giornate effettive di gara. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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