COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. MONTEGABBIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLO VIBIO – MONTEGABBIONE DISPUTATA IL 19.11.2006 A MONTECASTELLO VIBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica calciatore Rossi Diego per quattro giornate di gara.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.50 Del 07/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
1^ CATEGORIA – GIRONE “C”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. MONTEGABBIONE, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA MONTECASTELLO VIBIO - MONTEGABBIONE DISPUTATA IL 19.11.2006 A
MONTECASTELLO VIBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. NR.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 22.11.2006 E
PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ squalifica calciatore Rossi Diego per quattro giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dalla U.S. Montegabbione avverso la
squalifica per quattro giornate inflitta dal G.S. al calciatore Rossi Diego, risulta spedito il
04.12.2006 oltre il termine di 10 giorni previsti dall’art. 42 comma 5 del Codice di Giustizia
Sportiva.
Tale inadempienza ne preclude l’esame nel merito e di conseguenza il reclamo deve essere
dichiarato inammissibile.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla U.S. Montegabbione.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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