COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. REAL VIRTUS, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRUS – SANTA LUCIA DISPUTATA IL 28.10.2006 A BASTIA UMBRA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.14 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 02.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’inibizione infitta al dirigente Trippetta Enrico fino al 12.02.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
JUNIORES PROVINCIALE – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. REAL VIRTUS, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA REAL VIRUS – SANTA LUCIA DISPUTATA IL 28.10.2006 A BASTIA UMBRA (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.14 DEL COMITATO
PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 02.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ L’inibizione infitta al dirigente Trippetta Enrico fino al 12.02.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il procedimento si è svolto senza l’audizione del direttore di gara assente per motivi di studio e
non raggiungibile nemmeno a mezzo telefono. Tuttavia il referto è chiaro circa il comportamento
del dirigente della Real Virtus Sig. Trippetta Enrico il quale si è reso responsabile del fatto
contestatogli neppure valgono a superare quanto riferito dall’arbitro i motivi dedotti nel reclamo
della Real Virtus secondo il quale il Trippetta sarebbe entrato in campo per difendere un proprio
calciatore.
Soprattutto in un campionato Juniores il comportamento del dirigente, seppur animato dalle
migliori intenzioni a suo dire, appare grave e censurabile.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla Società F.C. Real Virtus, confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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