COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – ANGELANA DISPUTATA IL 14.10.2006 A RIVOTORTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.11 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ L’inibizione infitta al dirigente Maglie Proietti Giuliano fino al 18.06.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 01/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
JUNIORES PROVINCIALE – GIRONE “B”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. SUBASIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SUBASIO - ANGELANA DISPUTATA IL 14.10.2006 A RIVOTORTO (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.11 DEL COMITATO PROVINCIALE DI
PERUGIA DEL GIORNO 18.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ L’inibizione infitta al dirigente Maglie Proietti Giuliano fino al 18.06.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.11.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il procedimento si è svolto senza l’audizione del direttore di gara assente per motivi di studio e
non raggiungibile nemmeno a mezzo telefono. Tuttavia il punto di referto relativo alla posizione del
dirigente della società Subasio Sig. Maglie Proietti Giuliano, non lascia spazio a dubbi interpretativi
nel senso che l’arbitro della gara è stato attinto al volto da uno schiaffo “seppur non pesante” di
fronte ai giocatori. Il reclamo della società Subasio non contesta la circostanza sia pur tentando di
ridimensionare il gesto del Maglie Proietti Giuliano definendolo “buffetto sulla spalla dell’arbitro
forse sfiorando la testa ..”; è del tutto evidente la gravità del fatto commesso dal dirigente della
società Subasio per di più alla presenza di giovani calciatori.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla società Subasio confermando integralmente l’impugnata
decisione del G.S.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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