COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A2” – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE QUATTRINI CLAUDIO DELLA SOCIETÀ BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTARDO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 21.10.2006 A BASTARDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ inibizione inflitta al dirigente Quattrini Claudio fino al 30.04.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A2” – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE QUATTRINI CLAUDIO DELLA SOCIETÀ BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTARDO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 21.10.2006 A BASTARDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ inibizione inflitta al dirigente Quattrini Claudio fino al 30.04.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro insieme al referto arbitrale consente di ritenere provata la indebita presenza del Presidente del Bastardo all’interno dello spogliatoio a fine gara. E’ altrettanto vero che il dirigente ha parlato con l’arbitro dell’espulsione del calciatore Massini Fabio avvenuta all’interno dello spogliatoio. Tuttavia i fatti contestati al Sig. Quattrini Claudio appaiono connotati di minor gravità se si tiene conto dello stato di eccitazione a fine gara e della male interpretazione di alcune frasi rivolte all’arbitro. Il Presidente inoltre ha cercato sempre di ripristinare la calma tra i propri giocatori a fine gara. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal dirigente del Bastardo Quattrini Claudio, riduce la sanzione dell’inibizione fino al 21.12.2006.
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