COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A1” – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASS. SPORTIVA CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – CANNARA DISPUTATA IL 04.11.2006 A SANTA SABINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Borghi Luca per tre giornate di gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A1” – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASS. SPORTIVA CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA - CANNARA DISPUTATA IL 04.11.2006 A SANTA SABINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Borghi Luca per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. In riferimento ai motivi del reclamo è fuori dubbio che il calciatore Borghi Luca teneva comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, ma ciò avveniva al momento dell’espulsione e le generiche frasi dallo stesso profferite nei confronti del direttore di gara vanno inquadrate in un comportamento tenuto quale unico contesto. La sanzione, quindi, seppur da comminare può essere ridotta. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Borghi Luca. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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