COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MOIANO E DALLA SOCIETÀ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO – MOIANO DISPUTATA IL 22.10.2006 A CASTIGLIONE DEL LAGO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ perdita della gara con il risultato di 0 – 3; _ l’ammenda di euro 500,00; _ squalifica inflitta al calciatore Ponticelli Marco fino al 28.02.2007;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MOIANO E DALLA SOCIETÀ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO - MOIANO DISPUTATA IL 22.10.2006 A CASTIGLIONE DEL LAGO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.10.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ perdita della gara con il risultato di 0 - 3; _ l’ammenda di euro 500,00; _ squalifica inflitta al calciatore Ponticelli Marco fino al 28.02.2007; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.11.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo le citate società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni, e pertanto chiedevano la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro. motivi della decisione Preliminarmente questa Commissione dispone la riunione per connessione dei reclami proposti dalla Polisportiva Moiano e dalla società A.C.D. Trasimeno. SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato confermato quanto dal medesimo riferito nel rapporto, ovverosia che al 20° del secondo temp o circa, a seguito dell’espulsione di tre calciatori, si scatenava una rissa in campo che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre. E’ altresì emerso che il direttore di gara non ha potuto identificare gran parte dei partecipanti alla rissa in quanto costoro si erano tolti le maglie; l’unico ad essere individuato è stato il calciatore del Moiano Ponticelli Marco, che l’arbitro riferisce aver visto colpire un avversario con un violento calcio al costato. Il direttore di gara ha, inoltre, specificato che la rissa si è protratta per circa 2-3 minuti e che ha ritenuto di dover decretare la fine della gara non ritenendo più sussistere le condizioni per un suo corretto svolgimento. In considerazione di quanto sopra, questa Commissione ritiene corretta la sanzione della perdita della gara inflitta dal G.S. ad entrambe le società, così come la sanzione dell’ammenda. La Commissione ritiene, invece, meritevole di parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società Polisportiva Moiano in merito alla squalifica del calciatore Ponticelli Marco. Nonostante la gravità dell’episodio posto in essere dal suddetto calciatore la sanzione inflitta dal G.S. appare infatti eccessiva e si ritiene equo ridurla nella squalifica fino al 15.01.2007. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Moiano riduce fino al 15.01.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ponticelli Marco, confermando nel resto la decisione del G.S. per quanto attiene alla perdita della gara ed all’ammenda a carico di entrambe le società _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO ALLA SOLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MOIANO.
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