COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE DELLA SOCIETÀ PRETOLA ROCCO PASQUALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRETOLA – TRESTINA DISPUTATA IL 12.11.2006 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Rocco Pasquale per tre giornate di gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 46 Del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE DELLA SOCIETÀ PRETOLA ROCCO PASQUALE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRETOLA - TRESTINA DISPUTATA IL 12.11.2006 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 15.11.2006 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Rocco Pasquale per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.11.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro e veniva raggiunto telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro ha confermato che le frasi ingiuriose sono state pronunciate nei suoi confronti dal calciatore del Pretola Rocco Pasquale, con ciò ribadendo il contenuto del referto. La giusta osservazione del Rocco secondo la quale l’assistente di gara, in un lungo referto, non lo ha individuato tra coloro che ingiuriavano l’arbitro, non appare idonea a superare gli elementi di responsabilità a carico del Rocco, perché le frasi non sono le stesse e perché sono diversi i tempi in cui il dirigente Spaterna ha pronunciato le frasi ingiuriose. Tuttavia le frasi pronunciate dal Rocco vanno inquadrate in un unico contesto temporale ed appaiono meritevoli di una attenuazione della sanzione per quanto riguarda le ingiurie. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore del Pretola Rocco Pasquale, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it