COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/04/2006 DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI Stagione sportiva 2005/2006 – Com. Uff. n. 21/D RECLAMO DELLA SIGNORA BONANNO SANTA TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE PICCOLO LUCA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/04/2006 DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI Stagione sportiva 2005/2006 – Com. Uff. n. 21/D RECLAMO DELLA SIGNORA BONANNO SANTA TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE PICCOLO LUCA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE. Con rituale ricorso la Signora Santa Bonanno richiede a questa Commissione la declaratorea di nullità del tesseramento del figlio minore Luca Piccolo in favore della Società U.S.C. Montelupo Fiorentino ASD, non avendo sottoscritto la relativa richiesta, e, comunque, ritenendo apocrife le eventuali firme apposte non avendo mai vergato alcun modulo di tesseramento a favore della prefata società. La società interessata, cui il reclamo è stato regolarmente notificato, non ha controdedotto in merito. Il reclamo è fondato. L’esame della documentazione acquisita dimostra, infatti, che la sottoscrizione riferita alla reclamante risulta apocrifa. Il tratto, l’inclinazione delle lettere, la pressione esercitata, il movimento del tracciato risultano, chiaramente, differenti rilevandosi nella sottoscrizione posta in calce al modulo federale un movimento incerto e meno determinato della scrittura. A ciò deve aggiungersi la non trascurabile osservazione che la reclamante, nelle scritture di comparizione offerte, appone prima il cognome e poi il nome mentre nella sottoscrizione apocrifa risulta apposto prima il nome. L’irregolarità commessa comporta l’ulteriore conseguenza del deferimento alla competente Commissione Disciplinare della Società U.S.C. Montelupo el suo Presidente pro tempore e del calciatore Luca Piccolo per violazione dell’art. 8 commi 1 e 2 del C.d.G. per aver formato o, comunque, concorso a formare l’atto di tesseramento senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi o consentendo l’apposizione della sottoscrizione apocrifa di Bonanno Santa esercente la potestà sul minore. La tassa di relcamo deve essere restiuita. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l’effetto dichiara la nullità del tesseramento del calciatore Luca Piccolo in favore della Società U.S.C. Montelupo ASD. Dispone il deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana della società U.S.C. Montelupo A.S.D., del suo Presidente pro tempore e del calciatore Luca Piccolo tutti per la violazione dell’art. 8 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver formato o, comunque, concorso a formare ed utilizzato l’atto di tesseramento 178017 stagione sportiva 2005/2006 del calciatore Piccolo Luca, giovane dilettante, minore d’età, in favore della società U.S.C. Montelupo A.S.D. senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi e consentendo l’apposizione della sottoscrizione apocrifa di Santa Bonanno esercente la potestà sul monore. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Manda alla Segreteria per tutti gli adempimenti di sua competenza.
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