COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ 8000 CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA 8000 CALCIO / RANGERS CELANO 2006 DISPUTATA IL 7/01/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIR. A COM. PROV.LE L’AQUILA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ 8000 CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA 8000 CALCIO / RANGERS CELANO 2006 DISPUTATA IL 7/01/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIR. A COM. PROV.LE L’AQUILA Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale, in data 16/03/07, la Società 8000 Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Rangers Celano 2006 per avere quest’ultima utilizzato due calciatori la cui posizione è stata in seguito rilevata irregolare. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in quanto inoltrato fuori dai termini previsti dall’art. 42 C.G.S. e privo della distinta della raccomandata inviata alla controparte. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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