COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTEODORISIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE TARQUINIO MARCELLO IN RELAZIONE ALLA GARA LAMA / MONTEODORISIO, DISPUTATA IL 4/3/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE F (C.U. N° 50 DEL 8/3/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTEODORISIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE TARQUINIO MARCELLO IN RELAZIONE ALLA GARA LAMA / MONTEODORISIO, DISPUTATA IL 4/3/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE F (C.U. N° 50 DEL 8/3/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Monteodorisio ha impugnato il provvedimento di cui sopra, chiedendone la riduzione, adottato dal G.S. per avere il calciatore Tarquinio Marcello, espulso per aver colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo, insultava l’arbitro, ritardando l’uscita dal campo. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, poiché il calciatore non avrebbe colpito intenzionalmente l’avversario e non avrebbe insultato l’arbitro. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti sia con riguardo alla volontarietà del gesto da parte del Tarquinio, sia in ordine alle ingiurie rivolte nei suoi confronti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. La sanzione inflitta al calciatore deve, invece, ritenersi senza dubbio congrua ed adeguata rispetto agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it