COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVEZZANO CALCIO 2005 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA AVEZZANO CALCIO 2005 / ASSUT EUROPE CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 18/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV.LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVEZZANO CALCIO 2005 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA AVEZZANO CALCIO 2005 / ASSUT EUROPE CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 18/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV.LE L’AQUILA) Con reclamo ritualmente proposto la Società Avezzano Calcio 2005 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, terminata con il punteggio di 0 – 0, in danno della Società Assut Europe Cappelle Dei Marsi, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Alberti Emiliano che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato Regionale, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Assut Europe Cappelle D. M. ha effettivamente utilizzato il calciatore Alberti Emiliano, nonostante la squalifica per una giornata, per recidiva in ammonizione, come da C.U. N° 33, del 15/3/2007, Comitato Provinciale L’Aquila. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Assut Europe Cappelle Dei Marsi le seguenti sanzioni: perdita della gara Avezzano Calcio 2005 – Assut Europe Cappelle Dei Marsi, con il punteggio di 3 – 0; ammenda di € 52,00; inibizione fino al 15/4/2007 al dirigente accompagnatore Sig. Angeloni Mauro. Delibera, inoltre, la restituzione della tassa di reclamo versata.
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