COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. DON ORIONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIUSEPPE MURZILLI IN RELAZIONE ALLA GARA DON ORIONE/ MONTESILVANO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 03/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI SERIE CALCIO A CINQUE SERIE “C1” (C.U. N. 50 DELL’08/03/2007 COMITATO REG.LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. DON ORIONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIUSEPPE MURZILLI IN RELAZIONE ALLA GARA DON ORIONE/ MONTESILVANO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 03/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI SERIE CALCIO A CINQUE SERIE “C1” (C.U. N. 50 DELL’08/03/2007 COMITATO REG.LE ABRUZZO)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Don Orione ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il Murzilli, calciatore non in distinta, essersi diretto, a fine gara, unitamente a circa trenta tifosi contro i calciatori avversari costringendoli a rifugiarsi negli spogliatoi e per aver lo stesso, nel corso della gara, rivolto frasi offensive all’arbitro e minacciato quest’ultimo unitamente ai propri sostenitori.
Ha dedotto l’appellante che Murzilli posto in essere l’invasione di campo e non si sarebbe reso responsabile di frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara, mentre si sarebbe limitato a entrare in campo a fine gara solo per chiarire con un calciatore del Montesilvano gli insulti e le provocazioni in precedenza ricevuti. In ogni caso l’arbitro non avrebbe potuto identificare il Murzilli dalla voce visto che era posto di schiena rispetto al pubblico.
L’arbitro della gara in sede di supplemento, confermando gli originari riferimenti, ha precisato di aver riconosciuto senza ombra di dubbio il Murzilli in quanto aveva già diretto gare cui lo stesso aveva preso parte ed in ogni caso lo stesso era stato riconosciuto anche dal secondo arbitro e la sua posizione era di fronte al direttore di gara e non di spalle.
Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di supplemento, il reclamo deve essere respinto in quanto la sanzione inflitta al calciatore Murzilli appare congrua ed adeguata rispetto alla gravità del comportamento dallo stesso tenuto mentre alcun dubbio può sussistere in ordine alla sua identificazione da parte dello stesso direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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