COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASOLI DI ATRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 INFLITTA DLA G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEDARA /CASOLI DI ATRI DISPUTATA IL 04/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. A (C.U. N. 50 DELL’08/03/2007)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASOLI DI ATRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 INFLITTA DLA G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEDARA /CASOLI DI ATRI DISPUTATA IL 04/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. A (C.U. N. 50 DELL’08/03/2007)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Casoli di Atri ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver propri sostenitori ingiuriato la terna arbitrale e gli organi federali nonché per aver colpito con sputi e con un mozzicone di sigaretta un assistente arbitrale cui rivolgevano anche minacce.
Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara non avrebbe potuto attribuire i fatti addebitati al comportamento dei propri sostenitore in quanto vi era promiscuità dei tifosi presenti e che comunque anche a volere ammettere tale responsabilità l’ammenda inflitta era da ritenersi spropositata, visto che, con lo stesso comunicato ufficiale, era stata punita in maniera più lieve altra società ritenuta responsabile per fatti ben più gravi addebitati ai propri sostenitori.
L’assistente arbitrale in sede di supplemento, confermando gli originari riferimenti, ha precisato che l’attribuzione delle intemperanze poteva essere fatta risalire senza dubbio ai tifosi del Casoli in quanto questi ultimi occupavano una ben precisa zona della struttura a ridosso dello stesso assistente e tali intemperanza erano avvenute soprattutto dopo la segnalazione di un fuorigioco contrario al Casoli allorché quest’ultima società era in svantaggio di una rete.
Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’assistente arbitrale in sede di supplemento, il reclamo deve essere parzialmente accolto in quanto i fatti contestati non appaiono di particolare gravità in considerazione del fatto che non vi sono state conseguenze dannose.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla Società Casoli di Atri a euro 400,00, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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