COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M.R. / MARINA DI MONTESILVANO DISPUTATA L’11/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N. 43 DEL 15/02/2007)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M.R. / MARINA DI MONTESILVANO DISPUTATA L’11/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N. 43 DEL 15/02/2007) Con reclamo ritualmente proposto, la Società Castiglione M.R. ha chiesto disporsi la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro ovvero in via subordinata ritenere responsabili entrambe le società per la relativa sospensione, nonché ridurre l’ammenda di euro 300,00 perché eccessiva. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro non avrebbe dovuto sospendere la gara non ricorrendone le condizioni, visto che non vi era alcun pericolo per l’incolumità dei presenti e comunque che, a seguito di una espulsione, si era solo verificato un disordine generale ma non una rissa. Per quanto concerne l’ammenda, ha dedotto che non vi sarebbe stata responsabilità in ordine alla sospensione; avrebbe richiesto la presenza delle forze dell’ordine; avrebbe assistito l’arbitro fino al suo allontanamento dalla struttura cosicché alcuno addebito poteva esserle mosso. L’arbitro della gara in sede di supplemento, confermando gli originari riferimenti, ha precisato di aver invano tentato di chiamare i capitani delle squadre per far ristabilire l’ordine e che la proporzione della rissa era di entità tale da temere per l’incolumità di tutte le persone presenti sul campo aggiungendo inoltre che il calciatore espulso si rifiutava di uscire dal campo e che la forza pubblica era assente. Ha, infine, precisato che tutti i calciatori del Castiglione M.R., ivi compresi quelli seduti in panchina, invece di calmare il calciatore espulso ne hanno supportato l’azione “scaraventandosi contro gli avversari” i quali si sono limitati a difendersi fino a quando sono stati costretti a rifugiarsi negli spogliatoi. Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di supplemento, il reclamo deve essere respinto in quanto la responsabilità del provvedimento di sospensione della gara deve ascriversi unicamente al comportamento dei calciatori della società reclamante essendosi limitati gli avversari a difendersi per poi rifugiarsi negli spogliatoi a seguito dell’aggressione. Al riguardo deve osservarsi che il direttore di gara non ha potuto mettere in atto quanto era nei suoi poteri per far riprendere la gara proprio in conseguenza del comportamento violento tenuto dai tesserati della stessa appellante. Congrua appare pertanto la sanzione dell’ammenda, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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