COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING SAN SALVO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA FINO AL 11/3/2008 AI CALCIATORI CASOLINO ALESSIO E MECOLI JHON FREDY) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING SAN SALVO / VIGOR GISSI DISPUTATA, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 22/03/2007 COM. PROV.LE DI CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING SAN SALVO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA FINO AL 11/3/2008 AI CALCIATORI CASOLINO ALESSIO E MECOLI JHON FREDY) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING SAN SALVO / VIGOR GISSI DISPUTATA, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 22/03/2007 COM. PROV.LE DI CHIETI). Con reclamo ritualmente proposto, la Società Sporting San Salvo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti della stessa per avere propri calciatori aggredito e minacciato il direttore di gara causandone la continuazione “pro - forma” per l’impossibilità di assumere i necessari provvedimenti disciplinari e nei confronti dei calciatori per avere il Casolino ingiuriato e minacciato lo stesso arbitro e per avergli calpestato un piede ed il Mecoli per averlo colpito con un pugno di terra raccolto dal terreno di gioco. Ha dedotto l’appellante che il referto arbitrale doveva ritenersi inattendibile in quanto frutto di soggezione psicologica; che vi sarebbe stata sproporzione tra i fatti contestati e le sanzioni assunte; che il provvedimento impugnato doveva considerarsi nullo per omessa motivazione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo di aver dovuto continuare la gara “pro-forma” a seguito delle intemperanze di alcuni calciatori della Società Sporting San Salvo e della impossibilità di adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Da quanto emerso dagli atti, non risulta che l’arbitro della gara abbia messo in atto quanto era nelle sue possibilità per proseguire la gara né i comportamenti tenuti dai calciatori della Società Sporting San Salvo sembrano di gravità tale da compromettere in maniera totale e definitiva le capacità decisionali del direttore di gara, visto che quello più rilevante si è praticamente concretizzato nel calpestare un piede dello stesso. Deve, pertanto, disporsi la ripetizione della gara. In ordine alle sanzioni irrogate ai calciatori, appare equo ridurre quella inflitta al Casolino fino al 30/11/2007 e quella inflitta al Mecoli fino al 31/8/2007 risultando quelle irrogate non proporzionate rispetto alla reale gravità dei fatti accaduti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara e di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Casolino Alessio fino al 30/11/2007 e quella inflitta al calciatore Mecoli Jhon Fredy fino al 31/8/2007. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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