COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DE ASCANIIS STEFANO (SOC. VIGOR 88)AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO TORTORETO / VIGOR 88 DISPUTATA IL 3/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 50 DEL 8/3/2007 COM. REG. LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DE ASCANIIS STEFANO (SOC. VIGOR 88)AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO TORTORETO / VIGOR 88 DISPUTATA IL 3/3/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 50 DEL 8/3/2007 COM. REG. LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore De Ascaniis Stefano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere, dopo un fallo di giuoco, corso contro l’arbitro urlando e per averlo spintonato violentemente sul petto nonché per averlo minacciato ed ingiuriato nell’intervallo ed a fine gara. Ha dedotto l’appellante di aver avuto una reazione sproporzionata nei confronti dell’arbitro ma di non averlo né minacciato né spintonato. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha ribadito gli originari riferimenti confermando di essere stato spintonato e di essere stato più volte ingiuriato e minacciato dal De Ascaniis. L’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce di quanto riferito dal direttore di gara anche in sede di supplemento non può che confermarsi la decisione del primo Giudice siccome congrua ed adeguata alla gravità dei fatti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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