COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PORTO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30/6/07 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PALUZZI QUINTO, NONCHE’ AVVERSO LE AMMENDE DI € 100,00 E DI € 50,00 IN RELAZIONE ALLA GARA PORTO / SCAFA, DISPUTATA IL 10/3/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 52 del 15/3/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PORTO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30/6/07 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PALUZZI QUINTO, NONCHE’ AVVERSO LE AMMENDE DI € 100,00 E DI € 50,00 IN RELAZIONE ALLA GARA PORTO / SCAFA, DISPUTATA IL 10/3/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 52 del 15/3/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Porto ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione, adottato dal G.S. quanto al Presidente Paluzzi per avere afferrato il direttore di gara per un braccio e, dopo averglielo stretto con forza provocandogli persistente dolore, lo tirava verso l’ingresso dello spogliatoio, trascinandolo all’interno del locale e rivolgendogli pesanti minacce insultava l’arbitro, ritardando l’uscita dal campo; quanto all’ammenda di € 100,00 perché veniva consentito a persone non autorizzate di sostare indebitamente nella zona degli spogliatoi; quanto all’ammenda di € 50,00 per avere tenuto lo spogliatoio dell’arbitro in condizioni antigieniche. Ha dedotto l’appellante la totale insussistenza dei fatti addebitati. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo sia gli addebiti nei confronti del Paluzzi sia l’esistenza dei fatti che hanno determinato l’applicazione delle sanzioni pecuniarie. Osserva preliminarmente la Commissione che la sanzione dell’ammenda di € 50,00 non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 C.G.S., comma III, lett. d) e che, pertanto il ricorso sul punto deve essere dichiarato inammissibile. Per quanto concerne la sanzione della inibizione, alla luce delle precisazioni rese dal direttore di gara, la stessa deve essere confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Presidente Paluzzi; allo stesso modo deve essere confermata la sanzione pecuniaria dell’ammenda avendo il direttore di gara confermato i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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