COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIERI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/05/2008 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / ORTONA 2000 DISPUTATA IL 18/02/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI III CATEGORIA (C.U. N° 30 del 22/2/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 26/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIERI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/05/2008 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / ORTONA 2000 DISPUTATA IL 18/02/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI III CATEGORIA (C.U. N° 30 del 22/2/2007 COM. PROV.LE L’AQUILA)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Taglieri Giuliano, tesserato per la Società Ortona 2000 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver, espulso dal campo, offeso l’arbitro e per averlo spinto con un dito sulla guancia. A fine gara, mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi, lo afferrava con le mani al petto tirandogli la maglia della divisa e continuava ad insultarlo.
Ha dedotto l’appellante che i referti arbitrali non erano veritieri in quanto l’arbitro aveva infierito nei suoi confronti in considerazione di alcuni precedenti che erano tra loro avvenuti e che era stato provocato con l’atteggiamento irrisorio tenuto nei suoi confronti dallo stesso direttore di gara.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti contestando l’esistenza di precedenti attriti con il calciatore.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dal calciatore non ha causato particolari conseguenze e non riveste i caratteri di rilevante entità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Taglieri Giuliano fino al 31/12/2007. Dispone la restituzione della tassa versata.
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