COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ALTO TORTORETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SHALARI ORIAL IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE / ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 15/4/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE G (C.U. N.60 DEL 19/4/07 COM. REG.LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ALTO TORTORETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SHALARI ORIAL IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE / ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 15/4/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE G (C.U. N.60 DEL 19/4/07 COM. REG.LE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Alto Tortoreto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Shalari, espulso per avere rivolto offese all’arbitro, dopo uno schiaffetto sulla mano dello stesso facendogli cadere il cartellino rosso.
Ha dedotto l’appellante che le offese sarebbero state rivolte ad altri, e non all’arbitro, e che il calciatore avrebbe solo trattenuto le mani di quest’ultimo per evitare l’espulsione. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti escludendo sia l’una che l’altra circostanza dedotta dalla reclamante.
Osserva la Commissione che, alla luce di quanto ribadito dal direttore di gara, la sanzione del primo Giudice deve essere confermata apparendo congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal calciatore che, seppur non violento, deve ritenersi estremamente ingiurioso nei confronti dello stesso arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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