COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLECORVINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARRONE MANUEL IN RELAZIONE ALLA GARA MICHETTI F.P. / COLLECORVINO, DISPUTATA IL 21/4/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N° 36 DEL 26.4.2007, COMITATO PROV.LE PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLECORVINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARRONE MANUEL IN RELAZIONE ALLA GARA MICHETTI F.P. / COLLECORVINO, DISPUTATA IL 21/4/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N° 36 DEL 26.4.2007, COMITATO PROV.LE PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, la Società Collecorvino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del Marrone poiché a fine gara, entrato in campo, ingiuriava e minacciava l’arbitro più volte, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante insussistenza dei fatti addebitati in quanto il calciatore Marrone non avrebbe fatto ritorno in campo.
L’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta in maniera incontrovertibile dagli atti ufficiali che il calciatore Marrone, identificato dall’arbitro a mezzo del documento d’identità, a fine gara e senza divisa, raggiungeva correndo lo stesso direttore di gara offendendolo e minacciandolo ripetutamente e gravemente, così che la impugnata sanzione deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento tenuto dallo stesso.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa
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