COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ATESSA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CALCIO A 5 LANCIANO / ATLETICO ATESSA DISPUTATA IL 14/4/2007 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D (C.U. N.34 DEL 19/4/07 COM. PROV. LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ATESSA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CALCIO A 5 LANCIANO / ATLETICO ATESSA DISPUTATA IL 14/4/2007 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D (C.U. N.34 DEL 19/4/07 COM. PROV. LE CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto, la Società Atletico Atessa ha impugnato la decisione del G.S. con la quale è stata disposta la perdita della gara in danno di entrambe le società per avere, la quasi totalità delle due compagini, partecipato ad una rissa che, unitamente ad altri fatti causati da tesserati della Società Calcio a 5 Lanciano, avevano causato il rientro negli spogliatoio dei calciatori della Società Atletico Atessa, tanto da costringere l’arbitro a considerare conclusa in anticipo la gara. Ha dedotto l’appellante che il primo Giudice aveva male interpretato i riferimenti arbitrali in quanto solo i tesserati ed i tifosi della Società Calcio a 5 Lanciano si erano resi responsabili del comportamento non regolamentare riferito dall’arbitro mentre i tesserati della Società Atletico Atessa si erano visti costretti ad abbandonare il terreno di giuoco ed a rifugiarsi negli spogliatoi solo a seguito delle minacce e delle percosse subite. Ha, pertanto, concluso per la conferma del punteggio conseguito sul campo (2 a 5) o, in subordine, per la sanzione della perdita della gara per 0 – 6 in danno della Società Calcio a 5 Lanciano. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che i calciatori della Società Atletico Atessa avevano partecipato alla rissa ma solo come “vittime dell’aggressione da parte dei giuocatori, dirigenti ed alcuni tifosi del Calcio a 5 Lanciano. Gli stessi calciatori dell’ Atessa così come il sottoscritto, una volta capito che la partita non poteva più essere portata a termine, cercavano in tutti i modi di venir fuori dal mucchio di persone e di raggiungere gli spogliatoi”. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la decisione del primo Giudice deve essere riformata non potendosi attribuire responsabilità alla Società Atletico Atessa in ordine alla sospensione della gara che, peraltro, in quel momento stava vincendo. Ed infatti, la partecipazione alla rissa, come in un primo tempo riferita dall’arbitro, è stata solo determinata dal comportamento dei tesserati e dei tifosi del Calcio a 5 Lanciano cui va, pertanto, attribuita la responsabilità della sospensione della gara stessa. Deve, pertanto, irrogarsi nei confronti di quest’ultima società la sanzione della perdita della gara con conseguente revoca dell’ammenda nei riguardi della società reclamante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere la sanzione della perdita della gara in danno della Società Calcio a 5 Lanciano con il seguente punteggio: Calcio a 5 Lanciano / Atletico Atessa 0 a 6 e di revocare la sanzione dell’ammenda nei confronti della Società Atletico Atessa. Conferma, nel resto, la impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa versata e notificarsi il C.U. contenente la presente decisione alle parti ed alla C.A.F..
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