COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIONS CALCIO A 5 AVVERSO L’ESITO DELLA GARA NETTUNO / LIONS CALCIO A 5 DISPUTATA IL 14/4/2007 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D, GIRONE B (C.U. N. 34 DEL 19/4/07 COM. PROV.LE CHIETI)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIONS CALCIO A 5 AVVERSO L’ESITO DELLA GARA NETTUNO / LIONS CALCIO A 5 DISPUTATA IL 14/4/2007 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D, GIRONE B (C.U. N. 34 DEL 19/4/07 COM. PROV.LE CHIETI)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Lions Calcio A 5 ha impugnato l’esito della gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 6 – 3 per la Società Nettuno, chiedendo disporsi la ripetizione della stessa.
Ha dedotto la reclamante che si erano verificate due invasioni di campo da parte dei sostenitori dell’altra società; che l’arbitro non aveva riportato la quarta segnatura della Società Lions Calcio a 5 e che era stato costretto ad abbandonare il terreno di giuoco e l’impianto sportivo dopo la seconda invasione allorchè la gara era stata dapprima sospesa e poi terminata con diversi minuti di anticipo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando:
1) che non vi sarebbe stata alcuna invasione di campo e che l’unica persona che sarebbe entrata sul terreno di giuoco era un maresciallo dei CC in borghese che, qualificandosi, avrebbe garantito l’ordine pubblico;
2) che la gara non sarebbe mai stata sospesa e che sarebbe stata, invece, regolarmente portata a termine con il punteggio di 6 a 3 come riportato sul referto.
Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
La tesi della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali ed è stata, anzi, decisamente smentita dai chiarimenti forniti dal direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, notificarsi il C.U. contenente la presente decisione alle parti ed alla C.A.F..
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