COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. GIOVANNI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 AL CALCIATORE VALENTINI EMIDIO; SEI GARE AL CALCIATORE CIANELLI ALBANO; QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARIANI ROBERTO; INIBIZIONE AL DIRIGENTE TALAMONTI FRANCO) IN RELAZIONE ALLA GARA S. GIOVANNI / VILLA ROSA, DISPUTATA IL 22/04/07 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 62 DEL 26/4/2007).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. GIOVANNI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 AL CALCIATORE VALENTINI EMIDIO; SEI GARE AL CALCIATORE CIANELLI ALBANO; QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARIANI ROBERTO; INIBIZIONE AL DIRIGENTE TALAMONTI FRANCO) IN RELAZIONE ALLA GARA S. GIOVANNI / VILLA ROSA, DISPUTATA IL 22/04/07 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 62 DEL 26/4/2007). Con appello proposto a mezzo fax pervenuto alle ore 13,50 del 30/04/07, la Società S. Giovanni ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei gravi episodi accaduti nel corso della gara, chiedendo, in riforma del deliberato del giudice di primo grado, omologarsi il risultato conseguito sul campo o, in subordine, disporsi la ripetizione della gara, nonché la revoca della penalizzazione dei punti, dell’ammenda e delle squalifiche ovvero, in subordine, la riduzione delle stesse. Osserva a Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile limitatamente all’impugnazione relativa all’esito della gara, essendo stato proposto oltre i termini previsti dai CC. UU. N° 69 della F.I.G.C. del 7/2/2007 e N° 113 della L.N.D. del 19/2/2007 pubblicati sul C.U. N° 50 dell’8/3/2007 C.R.A.. Il procedimento deve, peraltro, essere separato per quanto concerne l’esame degli ulteriori motivi di doglianza da considerarsi, invece, tempestivi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello nei limiti di cui in motivazione, disponendo incamerarsi la tassa versata. Riserva la decisione in ordine agli altri motivi di impugnazione all’esito della istruttoria del separato procedimento. Dispone la trasmissione via fax del Comunicato Ufficiale nel quale viene pubblicata la presente decisione alle società interessate e alla C.A.F..
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