COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO ( PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL CALCIATORE VALENTINI EMIDIO; SEI GARE AL CALCIATORE CIANELLI ALBANO; QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARIANI ROBERTO; INIBIZIONE AL DIRIGENTE TALAMONTI FRANCO) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. SAN GIOVANNI / VILLA ROSA, DISPUTATA IL 22/04/07 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. n° 62 DEL 26.4.2007).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO ( PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL CALCIATORE VALENTINI EMIDIO; SEI GARE AL CALCIATORE CIANELLI ALBANO; QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARIANI ROBERTO; INIBIZIONE AL DIRIGENTE TALAMONTI FRANCO) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. SAN GIOVANNI / VILLA ROSA, DISPUTATA IL 22/04/07 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. n° 62 DEL 26.4.2007). Con appello ritualmente proposto, la società S.S. SAN GIOVANNI ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei gravi episodi accaduti nel corso della gara, chiedendo, in riforma del deliberato del giudice di primo grado, la revoca della penalizzazione dei punti, dell’ammenda e delle squalifiche ovvero, in subordine, la riduzione delle stesse. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che l’entità delle lesioni subite, peraltro constatate nell’immediatezza dal medico della società Villa Rosa, non gli avevano consentito di portare a termine la gara tenuto anche conto della situazione generale oramai compromessa dall’invasione di campo messa in atto da alcuni sostenitori della società San Giovanni. Ha, inoltre, aggiunto che alcune di queste persone sostavano anche nei pressi del suo spogliatoio e lo avevano anche aggredito tanto da costringerlo a fare intervenire i Carabinieri. Ha, infine, ribadito i comportamenti che hanno causato le sanzioni ai tesserati ed ai dirigenti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La decisione del primo Giudice deve essere confermata sia perché le condizioni del direttore di gara, a seguito dell’aggressione subita, non gli hanno effettivamente consentito di proseguirla nella piena disponibilità delle sue condizioni fisiche e psicologiche, sia perché il calciatore Valentini Emidio si è reso responsabile di un comportamento di estrema gravità tanto da aver causato al direttore di gara lesioni giudicate guaribili in giorni sette dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile, sia perché, infine, le altre sanzioni irrogate ai calciatori Cianelli e Mariani ed al dirigente Talamonti appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei rispettivi comportamenti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it