COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CERCHIARA INSULA 2000 AVVERSO LE AMMENDE DI € 150,00 E DI € 30,00 NONCHE’ AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE DI FEDERICO ROBERTO, SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIARA INSULA 2000 / COLLEATTERRATO, DISPUTATA IL 22/04/2007 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 62 del 26.04.2007, COM. REG.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CERCHIARA INSULA 2000 AVVERSO LE AMMENDE DI € 150,00 E DI € 30,00 NONCHE’ AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE DI FEDERICO ROBERTO, SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIARA INSULA 2000 / COLLEATTERRATO, DISPUTATA IL 22/04/2007 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 62 del 26.04.2007, COM. REG.) Con appello ritualmente proposto la società A.S. CERCHIARA INSULA 2000 ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. quanto all’ammenda di € 150,00 per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro a fine gara; quanto all’ulteriore ammenda di € 30,00 per avere la società causato eccessivo ritardo all’inizio della gara; quanto alla squalifica del proprio tesserato per aver il Di Federico, assunto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro a seguito di espulsione per doppia ammonizione. Ha dedotto la società appellante la mancanza dei presupposti nella comminazione delle ammende poiché da un lato, non si sarebbero verificate intemperanze di alcun genere e, dall’altro, l’eccessivo ritardo di inizio gara sarebbe stato causato dall’arbitro che avrebbe prolungato eccessivamente il suo riscaldamento; ha dedotto, inoltre, l’eccessività della sanzione inflitta al Di Federico poiché il calciatore, espulso per doppia ammonizione, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza protestare. Ha concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento delle ammende e la riduzione della squalifica. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente all’impugnazione delle ammende ai sensi dell’art. 41, comma III, lett. “d”, C.G.S. Nel merito il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara, tenuto conto che quanto dedotto dalla società ricorrente non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara in possesso del C.R.A. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così DELIBERA dichiara inammissibile l’appello limitatamente all’impugnazione delle ammende e lo respinge nel resto, disponendo addebitarsi la tassa di reclamo.
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