COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUGGIERO DI LAURIA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO SCHIERATO NELLA GARA SETAC PISTICCI – RUGGIERO DI LAURIA (CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 – SERIE C/2) DEL 17.2.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUGGIERO DI LAURIA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO SCHIERATO NELLA GARA SETAC PISTICCI – RUGGIERO DI LAURIA (CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 – SERIE C/2) DEL 17.2.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società RUGGIERO DI LAURIA per la posizione irregolare del calciatore BENEDETTO FRANCESCO, nt. 20.10.1982, schierato dalla società PISTICCI CIRCOLO SETAC nella gara del campionato di calcio a 5 – serie c/2 tra il Pisticci Circolo Setac ed il Ruggiero di Lauria del 17.2.2007; Esaminata la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento del CR Basilicata con cui viene confermato che, dagli atti ufficiali esistenti in archivio, il suddetto calciatore BENEDETTO FRANCESCO risulta essere tesserato con la società Fecip Pisticci 2002 e non con la società Pisticci Circolo Setac e, pertanto, in posizione irregolare nella gara in oggetto riportata; P.Q.M. - infligge alla società PISTICCI CIRCOLO SETAC la perdita della gara con il seguente punteggio: PISTICCI CIRCOLO SETAC – RUGGIERO DI LAURIA 0-6; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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