COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 21/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRIENZA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI 15 SCHIERATI NELLA GARA BALVANO – BRIENZA (CAMPIONATO JUNIORES) DEL 5.3.2007. Causa refuso tipografico e per un mero errore di dattiloscrittura, sul CU n. 88 di pari data non è stata riportata l’ultima parte della sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare sul caso in oggetto rubricato. Si trascrive in maniera esatta l’intera sentenza, che sostituisce la precedente. La stessa è stata riportata sul CU n. 89 del 21.3.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 21/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRIENZA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI 15 SCHIERATI NELLA GARA BALVANO – BRIENZA (CAMPIONATO JUNIORES) DEL 5.3.2007. Causa refuso tipografico e per un mero errore di dattiloscrittura, sul CU n. 88 di pari data non è stata riportata l’ultima parte della sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare sul caso in oggetto rubricato. Si trascrive in maniera esatta l’intera sentenza, che sostituisce la precedente. La stessa è stata riportata sul CU n. 89 del 21.3.2007. “Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BRIENZA CALCIO per la posizione irregolare di calciatori di età inferiore agli anni 15, schierati dalla società Balvano nella gara del campionato juniores tra il Balvano ed il Brienza Calcio del 5.3.2007; Rilevato dagli atti ufficiali che la società Balvano ha fatto partecipare alla gara in oggetto i calciatori LE CALDARE Vincenzo, nt il 31.10.1992, e Teta Francesco, nt il 7.8.1992, schierandoli, rispettivamente al 16° del pt e al 32° del st., in sostituzione di altri giocatori; Preso atto che il regolamento del campionato juniores, pubblicato sul CU n. 4 del 27.7.2006, dispone che possono prendere parte agli incontri i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, pena la perdita della gara ai sensi dell’art. 12, comma 5 , del CGS; mentre lo stesso articolo 12, al comma 6, lettera a, non prevede la punizione sportiva della perdita della gara, ma le sanzioni dell’ammenda a carico della società, della squalifica del calciatore e dell’inibizione del dirigente accompagnatore nel caso che a prendere parte alla gara siano giocatori di età inferiore a quella prevista per le competizioni stesse; P.Q.M. - infligge alla società BALVANO l’ammenda di euro 100.00 per aver schierato calciatori di età inferiore a quella richiesta per il campionato juniore; - conferma il risultato acquisito sul campo BALVANO – BRIENZA CALCIO 5-4; - inibisce fino all’11.4.2007 il dirigente accompagnatore Dente Gerardo del Balvano - squalifica per 1 gara i suddetti calciatori Le Caldare Vincenzo e Teta Francesco - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.”
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