COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LANGONE SALVATORE SCHIERATO NELLA GARA LA TITESE – BALVANO (CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES) DEL 12.3.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LANGONE SALVATORE SCHIERATO NELLA GARA LA TITESE - BALVANO (CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES) DEL 12.3.2007. Letto il reclamo proposto dalla società BALVANO per la posizione irregolare del calciatore LANGONE SALVATORE, nt. 20.05.1988, schierato dalla società LA TITESE nella gara del campionato regionale juniores tra La Titese ed il Balvano del 12.3.2007; Preso atto che la gara in questione (6^ di ritorno) è la quartultima del campionato juniores - girone B –, articolato su nove giornate; Considerato che con il comunicato n. 69 (vedi allegato al CU n.85/9.3.2007 del CR Basilicata) il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato, per le ultime quattro giornate di campionato, l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia sportiva; in particolare, per i procedimenti di prima istanza davanti la Commissione Disciplinare per posizione irregolare di tesserati, i reclami devono pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla gara stessa; Rilevato che la gara è stata giocata in data 12.3.2007, mentre il ricorso è stato spedito solamente in data 19.3.2007; P.Q.M. - respinge il reclamo come proposto dalla società BALVANO, confermando il risultato acquisito: LA TITESE – BALVANO 4-4; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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